Banca Centrale Europea - Entra in funzione il Single Supervisory Mechanism. Effetti sui procedimenti amministrativi di vigilanza di competenza della Banca d’Italia | aste at: 06/11/2014 |
Banca Centrale Europea - Entra in funzione il Single Supervisory Mechanism. Effetti sui procedimenti amministrativi di vigilanza di competenza della Banca d’Italia. Il Regolamento UE n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 ha attribuito alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, in cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali dei Paesi partecipanti, nel quadro del Single Supervisory Mechanism (SSM). La BCE assume i compiti attribuiti da tale Regolamento il 4 novembre 2014; essi sono esercitati con l’assistenza della Banca d’Italia, con le modalità previste dal Regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014 del 16 aprile 2014. Le relative decisioni verranno prese, su proposta del Consiglio di vigilanza, dal Consiglio direttivo della BCE; la Banca d’Italia è rappresentata in entrambi tali organi decisionali. Principali modifiche per l’attività di vigilanza della Banca d'Italia. A partire dal 4 novembre 2014, in base al Regolamento UE n. 1024/2013, la BCE, con l’assistenza della Banca d’Italia, è responsabile per la vigilanza prudenziale sulle banche significative, come individuate nella lista pubblicata dalla BCE in data 4 settembre 2014. Inoltre, vi sono nel Regolamento previsioni specifiche che riguardano tutte le banche, in relazione ad alcune specifiche tipologie di procedimenti di vigilanza (cd. “procedimenti comuni”). In particolare: (i) l’istanza di autorizzazione all’attività bancaria, per un ente che avrà sede legale e direzione generale in Italia, è presentata alla Banca d’Italia. Quest’ultima, valutata la sussistenza delle condizioni di autorizzazione previste dal diritto nazionale, propone alla BCE il rilascio dell’autorizzazione. Negli altri casi, la Banca d’Italia respinge la domanda di autorizzazione. L’autorizzazione si considera rilasciata dalla BCE in assenza di comunicazioni nel termine normativamente previsto per il rilascio dell’autorizzazione (art. 14 del Regolamento UE n. 1024/2013). Per quanto concerne i termini procedimentali, i Regolamenti UE fanno richiamo a quanto previsto dal diritto nazionale; (ii) la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria può essere disposta, a seconda dei casi, su iniziativa della BCE o su proposta della Banca d'Italia; la revoca è disposta dalla BCE (art. 14 del Regolamento UE n. 1024/2013), fermo restando il potere della Banca d’Italia di proporre al MEF la liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 80 e seguenti del testo unico bancario; (iii) nel caso di acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio avente sede legale e direzione generale in Italia, l’istanza di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia. Essa valuta l’acquisizione proposta e trasmette alla BCE l’istanza e successivamente una proposta in ordine al rilascio dell’autorizzazione. La BCE decide quindi se vietare l’acquisizione “sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal pertinente diritto dell’Unione, conformemente alla procedura ed entro i termini per la valutazione ivi stabiliti” (art. 15 del Regolamento UE n. 1024/2013). Effetti sulla normativa della Banca d'Italia a rilevanza esterna - Il Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 disciplina i procedimenti amministrativi di vigilanza per tutti i soggetti vigilati e, nell’elenco allegato, individua ai sensi della legge n. 241/1990 i termini e le unità organizzative responsabili per ogni singola fattispecie procedimentale. Tale elenco dovrà essere aggiornato per tenere conto dell’avvio del SSM e delle disposizioni di vigilanza nel frattempo emanate. Nelle more di tale revisione, il Regolamento del 25 giugno 2008 – come modificato dal Provvedimento della Banca d’Italia del 21 gennaio 2014, in particolare ai fini dell’individuazione delle unità organizzative responsabili - è applicabile in quanto compatibile con il Regolamento UE n. 1024/2013 e con il Regolamento UE n. 468/2014. | |